Art. 7.
(Razionalizzazione della funzionalità dei costi delle comunità montane).

      1. L'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite

 

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dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato dalle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane.
      2. La comunità montana ha un organo consiliare e uno esecutivo le cui modalità sono disciplinate dallo statuto.
      3. La regione individua gli ambiti per la costituzione delle comunità montane, anche su base interprovinciale, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) la costituzione della comunità deve avvenire tra almeno cinque comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei quali devono essere situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore non è minore di 500 metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e di dislivello di cui al periodo precedente è di 600 metri. Gli altri comuni devono essere confinanti con almeno sette comuni;

          b) deve essere prevista l'esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

      4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
      5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

          b) la composizione degli organi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro;

          c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

          d) i criteri di ripartizione dei finanziamenti;

 

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          e) i rapporti con gli altri enti operanti sul territorio.

      6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una sola comunità sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali».

      2. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, cessano di appartenere alle comunità montane i comuni:

          a) capoluoghi di provincia;

          b) costieri;

          c) con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

          d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

      4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane composte da meno di cinque comuni.
      5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti dell'attuazione di cui ai commi 2, 3 e 4, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono altresì a disciplinare la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni cui si applicano i princìpi di solidarietà attiva e passiva.

 

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